STATUTO BORGO ALICE

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19 Marzo 2015

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  “BORGO ALICE”

 Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Bologna (BO), Via  Galeazza n. 2, l'Associazione di volontariato denominata “BORGO ALICE”.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.

 

Art.2

Scopi e finalità

L’Associazione opera, in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in maniera concreta ai fini della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente ed intende concorrere, promuovere e diffondere con le Istituzioni Pubbliche e Private e con quella parte di società sensibile alla salvaguardia del patrimonio naturale, uno sviluppo sostenibile, armonizzando l’uso delle tecnologie e delle risorse con le reali necessità, tutelando la flora, la fauna, l’ambiente in genere per un armonioso ed equilibrato rapporto tra le attività umane e l’ambiente.

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere una cultura del consumo senza sprechi, l’uso di prodotti naturali e biologici valorizzando le risorse del territorio. In modo prevalente intende diffondere una diversa sensibilità nella comunità interessando in particolare la fascia della popolazione in età scolare e giovanile al rispetto della natura e delle risorse disponibili attraverso un uso più razionale e corretto delle stesse.

L’Associazione intende, inoltre, creare, promuovere ed organizzare, attraverso una rete di soggetti attivi, forme di volontariato e di solidarietà sociale verso categorie più svantaggiate e socialmente più deboli al fine di favorire situazioni di effettiva integrazione sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

a)   

la realizzazione di studi volti a monitorare le condizioni ambientali del territorio, quali ad esempio discariche abusive, flora e fauna in sofferenza, presenza di amianto, degrado ambientale in genere, criticità nella viabilità interna e impegno per una più corretta e sicura fruizione;

b)   

lo sviluppo di strumenti per la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche;

c)   

il trasferimento di conoscenze e tecnologie nell'ambito dello sviluppo sostenibile;

d)   

la collaborazione con le Istituzioni al controllo e alla tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse ed un razionale sviluppo della società finalizzati ad una corretta gestione del territorio e della sua sostenibilità, nella difesa dell’ambiente in tutti i suoi degradi, nella diffusione di una cultura ecologica e in azioni concrete di recupero ambientale;

e)   

la diffusione della buona pratica del corretto conferimento dei rifiuti in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed i Soggetti Gestori del Servizio, attraverso la diffusione di manuali video e cartacei e incontri con la cittadinanza tramite presidi informativi sul territorio;

f)    

la promozione, diffusione e orientamento per una corretta gestione delle fonti energetiche;

g)   

la divulgazione di pratiche di educazione ambientale col proposito organizzato di diffondere le caratteristiche e l'organizzazione dell’ambiente naturale e, in particolare, tutto ciò che può servire agli esseri umani a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè alterare del tutto gli equilibri naturali, mirando al soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la stesse opportunità alle generazioni future;

h)  

la  progettazione e manutenzione del verde, anche in collaborazione con strutture specializzate ed Enti di ricerca per la difesa del suolo e la creazione di aree verdi ad uso pubblico;

i)    

la diffusione della conoscenza dell’agricoltura biologica e promozione dell’uso di prodotti biologici, incentivandone il consumo, anche attraverso accordi di collaborazione con i produttori;

j)    

la promozione di interventi in zone di degrado urbano con progetti di recupero e ripristino ed inoltre ridisegno progettuale dell’area per una nuova destinazione culturale alla collettività;

k)   

la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione; organizzazione di giornate di studio, mostre, convegni., seminari, conferenze, eventi o manifestazioni culturali e quant’altro fosse necessario per il raggiungimento dei fini sociali;

l)    

la preparazione e diffusione di materiale informativo anche con la pubblicazione di giornali periodici, riviste, libri atti a stimolare l’avanzamento culturale in questi campi.

 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

 

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con  l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

 

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)  

contributi degli aderenti;

b)  

contributi di privati;

c)   

contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)  

donazioni e lasciti testamentari;

e)   

rimborsi derivanti da convenzioni;

f)    

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione gli associati  fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso  contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

c) per esclusione;

d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l 'Associazione;

e) per decesso.

L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

a)       che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)       che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c)       che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla  prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità.

L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

a)   

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

b)   

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c)   

a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

d)   

a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

a)  

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b)  

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c)   

ad accedere alle cariche associative;

d)  

a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)  

l'Assemblea degli associati;

b)  

il Consiglio Direttivo;

c)   

il Presidente;

d)  

il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.8

L'Assemblea

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può  ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a. 

approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b. 

elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;

c. 

elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;

d. 

delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

e. 

approva gli eventuali regolamenti interni;

f.  

delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;

g. 

si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, conte­nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della  eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Il Consiglio direttivo valuterà di accompagnare a tale modalità di convocazione eventuali altre forme di comunicazione rivolte agli associati al fine di diffondere in modo capillare la convocazione dell’assemblea.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei associati immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a)  

curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)  

predisporre il bilancio;

c)   

deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

d)  

predisporre gli eventuali regolamenti interni;

e)   

stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;

f)    

nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g)   

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta  il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e  predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.13

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.14

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

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